Gli Agapornis ed il CITES.

Torno su questo argomento perchè ho l'impressione che molti miei colleghi lo stiano un (bel) pò snobbando.

Il fatto che, ultimamente, gli agenti del C.F.S abbiano allentato i controlli, non significa che si debba trattare la questione con eccessiva leggerezza, perche' le norme restano tutte intere, come restano pure le pesanti sanzioni.

Rammento che la Legge 150/92 ne prevede solo di due tipologie per tutte le infrazioni alla normativa CITES; la prima, di oltre 500,00 €. per la ritardata denuncia delle nascite (deve essere fatta entro 10 gg) e la seconda, di oltre 3.000,00 €., per tutte le altre infrazioni (dall'omessa tenuta del registro, alla non conformità delle registrazioni, all'errore formale etc. etc.).

Siccome ritengo che nel nostro settore non esistano illeciti sostanziali (gli inseparabili di cattura, nel nostro mondo, non ci sono più da tempo) le ragioni del mancato rispetto delle regole sono interamente da addebitarsi alla superficialità ed all'incuria, che, prima o poi, potranno venire a costare care!!

Di seguito faccio un breve riepilogo sugli obblighi di legge divisi per specie:

Agapornis roseicollis: nessun obbligo

Il Reg.CEE n. 1332 del 9.8.2005 ha depennato i roseicollis dall'elenco delle specie protette, per cui da quella data si possono detenere, riprodurre e commercializzare liberamente;

Agapornis fischeri e personatus: queste due specie sono ancora comprese nell'allegato B) pertanto devono sottostare, a tutti gli effetti, alla normativa CITES.

Con D.M. del 5.10.2010, pubblicato sulla G.U. dell'11 marzo 2011 queste due specie sono state esentate dalla tenuta del Registro CITES a due condizioni coesistenti: che gli esemplari siano inanellati e che sia stata effettuata denuncia di nascita; in carenza di uno solo dei due vincoli si rende necessaria l'annotazione sul registro.

Attenzione! ci sono Uffici CITES (come quello di Vicenza, per esempio) che pretendono che gli esemplari provenienti da altri paesi debbano essere registrati in quanto sprovvisti di denuncia di nascita.

Pertanto anche i fischeri e i personatus devono obbligatoriamente rispettare quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del Reg. 338/97 e s.m., il quale prevede che gli esemplari in Allegato B possano circolare liberamente solo se "all'Autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione".

Per "prova sufficiente della loro acquisizione" si intende il documento di cessione oppure la denuncia di nascita.

Un esempio pratico: in un allevamento sono presenti 9 personatus; 3 riproduttori acquistati da un altro allevatore, 1 riproduttore acquistato, ma di provenienza estera e 5 novelli nati in allevamento, di cui 4 inanellati ed 1 senza anello.

I nove soggetti dovranno essere supportati dalla seguente documentazione: per 4 novelli sarà sufficiente la denuncia di nascita, per i 3 riproduttori il documento di cessione rilasciato dall'allevatore cedente, il riproduttore proveniente dall'estero oltre al documento di cessione dovrà essere annotato sul registro come pure il novello sprovvisto di anello pur essendone stata regolarmente denunciata la nascita.

Se ad una ispezione anche un solo esemplare risulta sprovvisto della "prova sufficiente di acquisizione" scatta la sanzione di 3.000 euro e passa, per cui, occhio!!!

Agapornis nigrigenis, lilianae, taranta, canus e pullarius: queste cinque specie restano, a tutti gli effetti, comprese nell'allegato B) con tutti gli obblighi che ne derivano, in particolare per quanto riguarda la tenuta del registro.

Si precisa che il registro è obbligatorio solo per coloro che compravendono o scambiano soggetti a titolo oneroso e non per coloro che li cedono a titolo gratuito, pur restando obbligatoria la denuncia di nascita.

La semplice esposizione a mostre e/o concorsi di esemplari viene considerata "promozione commerciale" (io nutro molte riserve, ma così è) e come tale, attività commerciale, con relativo obbligo di tenuta del registro.

Mi permetto di consigliare a tutti coloro che acquistano esemplari compresi nell'allegato B), anche quando si pensa di tenerne una sola coppia per il piacere di guardali, di farsi sempre rilasciare il documento di cessione!

Spesso e volentieri i negozianti tendono a non consegnare il predetto documento, magari sostenendo che lo scontrino fiscale ne è prova sufficiente.

Ma non è vero! lo scontrino, che deve obbligatoriamente essere rilasciato ai fini fiscali, non riveste nessuna validità ai fini CITES ed un soggetto acquistato senza documentazione non potrà mai più essere regolarizzato. 

I possessori di esemplari delle cinque specie in oggetto, obbligati alla tenuta del registro, dovranno registrare tutti i movimenti in entrata e in uscita sulla base delle relative "pezze giustificative" (denuncia di nascita e documento di cessione in entrata e documento di cessione, o morte, in uscita)

Attenzione perchè il "saldo" del registro deve corrispondere esattamente al numero degli esemplari presenti in allevamento in quel determinato momento.

La differenza, anche di un solo soggetto, fa scattare la solita sanzione di 3.000 €.

Nel mio allevamento provvedo periodicamente a fare un inventario fisico dei soggetti presenti e sulla base di un documento riepilogativo del registro, suddiviso per specie, effettuo il controllo.

Il documento riepilogativo, semplicissimo,  l'ho realizzato su un foglio excel e lo cedo gratuitamente a chiunque me lo richieda.

Per quanto riguarda la documentazione ufficiale vi rinvio alla ottima "pagina CITES" del C.I.A.A. () dove potrete scaricare i quattro modelli aggiornati ed interattivi necessari per: richiedere il registro, effettuare la denuncia di nascita (nuovo modello STC1), compilare il documento di cessione e la denuncia dichiarativa (nuovo modello STC2).

Come noterete dal nuovo modello STC1, concepito per gli esemplari compresi in allegato A) ma utilizzato anche per quelli in allegato B), vengono richiesti anche gli estremi della marcatura nonostante tale richiesta non sia pretesa dalla Legge ma solo da una semplice circolare interna (e quindi senza nessun valore di legge).

Questo rappresenta un vero e proprio atto di arroganza e di prepotenza da parte della stragrande maggioranza degli Uffici CITES; solo l'Ufficio di Forlì, uno dei più pignoli e severi, ma anche uno dei più preparati, comunica il numero di protocollo anche per le denunce prive del numero di marcaggio.

Infine, per quanto riguarda il numero di protocollo; vige l'anarchia più totale, ognuno si comporta come cavolo gli pare.

C'è chi spedisce al domicilio dell'allevatore il certificato riportante il numero di protocollo, chi comunica verbalmente il numero di protocollo solo recandosi presso l'ufficio, chi non lo comunica affatto etc. etc.

Secondo il massimo esperto a livello nazionale di legislazione in materia ornitologica, l'Avv. Roberto Condorelli, gli Uffici CITES non sono obbligati a rilasciare alcunché per cui è sufficiente indicare sul documento di cessione, oltre all'Ufficio CITES presso il quale è stata presentata la denuncia, la data del fax o della raccomandata con cui è stata spedita la stessa.