Torno su questo argomento perchè
ho l'impressione che molti miei colleghi lo stiano un (bel) pò snobbando.
Il fatto che, ultimamente, gli agenti
del C.F.S abbiano allentato i controlli, non significa che si debba trattare la questione con
eccessiva leggerezza, perche' le norme restano tutte intere, come restano pure
le pesanti sanzioni.
Rammento che la Legge 150/92
ne prevede solo di due tipologie per tutte le infrazioni alla normativa CITES;
la prima, di oltre 500,00 €. per la ritardata denuncia delle nascite (deve
essere fatta entro 10 gg) e la seconda, di oltre 3.000,00 €., per tutte le
altre infrazioni (dall'omessa tenuta del registro, alla non conformità
delle registrazioni, all'errore formale etc. etc.).
Siccome ritengo che nel nostro
settore non esistano illeciti sostanziali (gli inseparabili di
cattura, nel nostro mondo, non ci sono più da tempo) le ragioni del mancato
rispetto delle regole sono interamente da addebitarsi alla
superficialità ed all'incuria, che, prima o poi, potranno venire a
costare care!!
Di seguito faccio un breve
riepilogo sugli obblighi di legge divisi per specie:
Agapornis roseicollis: nessun obbligo
Il Reg.CEE n. 1332 del 9.8.2005 ha
depennato i roseicollis dall'elenco delle specie protette, per cui
da quella data si possono detenere, riprodurre e commercializzare
liberamente;
Agapornis fischeri e personatus: queste due specie
sono ancora comprese nell'allegato B) pertanto devono sottostare, a
tutti gli effetti, alla normativa CITES.
Con D.M. del 5.10.2010, pubblicato
sulla G.U. dell'11 marzo 2011 queste due specie sono state
esentate dalla tenuta del Registro CITES a due condizioni
coesistenti: che gli esemplari siano inanellati e che sia stata
effettuata denuncia di nascita; in carenza di uno solo dei due
vincoli si rende necessaria l'annotazione sul registro.
Attenzione! ci sono Uffici CITES
(come quello di Vicenza, per esempio) che pretendono che gli
esemplari provenienti da altri paesi debbano essere registrati in
quanto sprovvisti di denuncia di nascita.
Pertanto anche i fischeri e
i personatus devono obbligatoriamente rispettare quanto
previsto dall'art. 8, comma 5,
del Reg. 338/97 e s.m., il quale prevede che gli esemplari in
Allegato B possano circolare liberamente solo se "all'Autorità
competente dello Stato membro interessato sia prodotta una
prova
sufficiente della loro acquisizione".
Per "prova
sufficiente della loro acquisizione" si intende il
documento di cessione oppure la denuncia di nascita.
Un esempio pratico: in un
allevamento sono presenti 9 personatus; 3 riproduttori acquistati da
un altro allevatore, 1 riproduttore acquistato, ma di provenienza
estera e 5 novelli nati in allevamento, di cui 4 inanellati ed 1
senza anello.
I nove soggetti dovranno essere
supportati dalla seguente documentazione: per 4 novelli sarà
sufficiente la denuncia di nascita, per i 3 riproduttori il
documento di cessione rilasciato dall'allevatore cedente, il
riproduttore proveniente dall'estero oltre al documento di cessione
dovrà essere annotato sul registro come pure il novello sprovvisto
di anello pur essendone stata regolarmente denunciata la nascita.
Se ad una ispezione anche un solo
esemplare risulta sprovvisto della "prova sufficiente di
acquisizione" scatta la sanzione di 3.000 euro e passa, per cui,
occhio!!!
Agapornis nigrigenis, lilianae, taranta, canus e pullarius:
queste cinque specie restano, a tutti gli effetti, comprese
nell'allegato B) con tutti gli obblighi che ne derivano, in
particolare per quanto riguarda la tenuta del registro.
Si precisa che il registro è
obbligatorio solo per coloro che compravendono o scambiano soggetti
a titolo oneroso e non per coloro che li cedono a titolo gratuito,
pur restando obbligatoria la denuncia di nascita.
La semplice esposizione a mostre
e/o concorsi di esemplari viene considerata "promozione commerciale"
(io nutro molte riserve, ma così è) e come tale, attività
commerciale, con relativo obbligo di tenuta del registro.
Mi permetto di consigliare a tutti
coloro che acquistano esemplari compresi nell'allegato B), anche
quando si pensa di tenerne una sola coppia per il piacere di
guardali, di farsi sempre rilasciare il
documento di cessione!
Spesso e volentieri i negozianti
tendono a non consegnare il predetto documento, magari sostenendo
che lo scontrino fiscale ne è prova sufficiente.
Ma non è vero! lo scontrino, che
deve obbligatoriamente essere rilasciato ai fini fiscali, non
riveste nessuna validità ai fini CITES ed un soggetto acquistato
senza documentazione non potrà mai più essere
regolarizzato.
I possessori di esemplari delle
cinque specie in oggetto, obbligati alla tenuta del registro,
dovranno registrare tutti i movimenti in entrata e in uscita sulla
base delle relative "pezze giustificative" (denuncia di nascita e
documento di cessione in entrata e documento di cessione, o morte,
in uscita)
Attenzione perchè il "saldo" del
registro deve corrispondere esattamente al numero degli esemplari
presenti in allevamento in quel determinato momento.
La differenza, anche di un solo
soggetto, fa scattare la solita sanzione di 3.000 €.
Nel mio allevamento provvedo
periodicamente a fare un inventario fisico dei soggetti presenti e
sulla base di un documento riepilogativo del registro, suddiviso per
specie, effettuo il controllo.
Il documento riepilogativo,
semplicissimo, l'ho realizzato su un foglio excel e lo cedo
gratuitamente a chiunque me lo richieda.
Per quanto riguarda la
documentazione ufficiale vi rinvio alla ottima "pagina CITES" del
C.I.A.A. ()
dove potrete scaricare i quattro modelli aggiornati ed interattivi
necessari per: richiedere il registro, effettuare la
denuncia di nascita (nuovo modello STC1), compilare il
documento di cessione e la denuncia dichiarativa (nuovo
modello STC2).
Come noterete dal nuovo modello
STC1, concepito per gli esemplari compresi in allegato A) ma
utilizzato anche per quelli in allegato B), vengono richiesti anche
gli estremi della marcatura nonostante tale richiesta non sia
pretesa dalla Legge ma solo da una semplice circolare interna (e
quindi senza nessun valore di legge).
Questo rappresenta un vero e
proprio atto di arroganza e di prepotenza da parte della stragrande maggioranza
degli Uffici CITES; solo l'Ufficio di Forlì, uno dei più pignoli e
severi, ma anche uno dei più preparati, comunica il numero di
protocollo anche per le denunce prive del numero di marcaggio.
Infine, per quanto riguarda il
numero di protocollo; vige l'anarchia più totale, ognuno si comporta
come cavolo gli pare.
C'è chi spedisce al domicilio
dell'allevatore il certificato riportante il numero di protocollo,
chi comunica verbalmente il numero di protocollo solo recandosi presso
l'ufficio, chi non lo comunica affatto etc. etc.
Secondo il massimo esperto a
livello nazionale di legislazione in materia ornitologica, l'Avv.
Roberto Condorelli, gli Uffici CITES non sono obbligati a rilasciare
alcunché per cui è sufficiente indicare sul documento di cessione,
oltre all'Ufficio CITES presso il quale è stata presentata la
denuncia, la data del fax o della raccomandata con cui è stata
spedita la stessa. |