il maltrattamento degli animali...

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010  la "Legge n. 201 del 4 novembre 2010 intitolata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno” inerente ai maltrattamenti e uccisioni di animali che modifica la Legge 189 del 2004.

Tale legge inasprisce le sanzioni previste dal Codice Penale ed in particolare, per il reato di maltrattamento per tutti gli animali la pena della reclusione passa da "tre a diciotto mesi" a "quattro mesi a due anni", mentre la multa passa da "3.000 a 15.000 euro" a "5.000 a 30.000 euro".

Oltre a ciò, prevede una lunga serie di nuove casistiche, in passato non considerate, sulle quali non intendo soffermarmi perchè l'obiettivo del mio intervento è quello di approfondire e comprendere, per quanto possibile, il significato di "maltrattamento degli animali".

L'esigenza di capirne di più, di tracciare una riga, il più possibile precisa, fra il maltrattamento e non, credo sia molto importante per tutti coloro che, in qualche modo, hanno a che fare con gli animali.

Il reato di nostro interesse è sancito nel Codice Penale all' ( Art. 544-ter - Maltrattamento di animali) e recita testualmente:

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena e' aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”.

La formulazione del 1° comma mi sembra estremamente generica e lascia ampi spazi alla libera interpretazione delle autorità preposte ai controlli.

Lo dico con molta franchezza; in alcuni casi, che ho seguito direttamente, ho avuto la netta impressione che i controllori abbiano esercitato una eccessiva severità, applicando la norma in senso estremamente restrittivo... posto, che esistessero le condizioni per applicarla.

Per esempio, in qualche occasione si è organizzato il blitz (informando preventivamente qualche giornalista-fotografo) a cui si è dato seguito con una conferenza stampa e la pubblicazione di un bel servizio fotografico ad effetto ( beverini "velati" di verde, posatoi imbrattati di feci, vasche per il bagno con acqua sporca, macchie di ruggine sulle reti, etc. etc.)

Chi alleva uccelli sa bene che, in molti casi, si possono creare situazioni che agli occhi dell'osservatore inesperto possono sembrare dovute a noncuranza mentre in realtà sono assolutamente normali.

Faccio un esempio; nelle volierette dei miei agapornis lilianae e nigrigenis, ogni mattina sostituisco l'acqua nelle vaschette per fare il bagno; se malauguratamente dovessi subire un'ispezione, non dico alla sera, ma due ore dopo aver sostituito l'acqua, come minimo, mi arresterebbero!!

Nell'arco di pochi minuti tutto ciò che, questi uccelletti trovano all'interno della gabbia lo hanno già infilano dentro la vaschetta (savoiardi, cicoria, salice etc. etc.)

Se i controllori, si trovano di fronte a vaschette in quelle condizioni, e non conoscono il comportamento di quelle specie, è comprensibile una certa reazione....

Il caso che mi ha spinto a cercare un approfondimento su questo delicatissimo argomento è avvenuto in un canile privato a Piangipane di Ravenna (vedi comunicato stampa del C.F.S.) dove a fronte della pretesa degli uomini del Corpo Forestale dello Stato di contestare il reato di maltrattamento di animali, il servizio veterinaio dell'AUSL di Ravenna si è opposto.

Questo a dimostrazione del fatto che la soggettività, nell'applicazione di questa norma, gioca un ruolo davvero troppo importante!!.

Infatti il primo comma dell'art. 544-ter recita testualmente che l'animale deve essere sottoposto a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

E' evidente che la dizione "comportamenti.... insopportabili per le sue caratteristiche etologiche" permette la più ampia discrezione possibile non solo a livello di controllori....ma anche di giudicanti!!!

Ho cercato nella giurisprudenza qualche sentenza che illuminasse il nostro quesito ma l'unica che ho trovato è una sentenza della Cassazione datata 30 gennaio 1999 che recita: "Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo: maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo, etc."

Più di tanto non ho trovato, neppure scorrendo tutti i siti animalisti presenti su internet.

L'unico documento, di un certo interesse, che può darci qualche indicazione in merito al nostro quesito, pur non avendo nessun valore legale ai nostri fini, è costituito dal Regolamento di tutela della fauna urbana approvato dal Consiglio Comunale di Bologna il 17.4.2009.

Per noi, allevatori di uccelli, l'interesse è concentrato negli artt. 5 (Atti o comportamenti lesivi) e 43 (Detenzione di volatili in gabbia) che mi sembrano, tutto sommato, abbastanza equilibrati.

Il regolamento appare sufficientemente dettagliato e credo che possa rappresentare un punto di riferimento per altri legislatori, ed in particolar modo per coloro che dovranno meglio precisare l'attuale art. 544-ter del Codice Penale.

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Stavo per pubblicare il presente articolo quando mi è capitato sott'occhio la seguente rassegna stampa del CFS con la quale si comunica che ad una allevatrice di Rapallo, oltre alla giusta sanzione per carenza di documentazione CITES è stata sporta denuncia alla Procura per maltrattamento agli animali.

Io non ho nessun elemento per contestare tale provvedimento, che potrebbe anche essere giustissimo, ma qualche riflessione mi viene naturale...

In vita mia ho visitato una quantità enorme di allevamenti, soprattutto di Psittacidi, in Italia ed anche all'estero, ed ho riscontrato che ogni allevatore possiede un proprio stile nel condurre il proprio aviario; c'è chi lo gestisce come una farmacia e chi invece in modo più ruspante e, forse anche trasandato, ma non mi sono mai trovato di fronte a situazioni dove fosse ipotizzabile, neppure lontanamente, l'applicazione dell'art. 544-ter del C.P.

La ragione per cui dubito fortemente che in un allevamento amatoriale di uccelli, dove il tutto è finalizzato alla riproduzione, si possano riscontrare illeciti passibili di codice penale, perchè tutti sanno, sia i "farmacisti" che i "trasandati" che per poter riprodurre, l'uccello deve avere due condizioni garantite: una alimentazione equilibrata ed un ambiente salubre!!!

Castelnuovo Rangone, 19 aprile 2012