Il registro CITES
(Avv. Francesco Dalba)
(1° parte)
Quale disposizione di legge impone la tenuta dei
registri di detenzione delle specie animali e vegetali soggette a CITES?
Il comma 5-bis dell’articolo 5 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali
in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla
legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la
detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
Esso dispone:
“5- bis. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e
vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2”.
Si tratta di una disposizione modificativa,
per additionem, della
originaria legge, introdotta con l’art. 4 della l. 9 dicembre 1998, n.
426, recante Nuovi interventi in
campo ambientale. In precedenza tale obbligo non era preveduto,
tuttavia il decreto ministeriale istitutivo del registro (v.
infra) ha disposto anche per
gli animali e vegetali detenuti in data precedente alla sua
approvazione.
La disposizione si limita a commendare alle competenti amministrazione
governative l’istituzione del registro, sottendendo naturalmente che
vengano disciplinate e regolate forme e modalità di tenuta dello stesso.
Quali sono le “specie animali e
vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2” della L.
150/1992?
Si tratta delle specie elencate nell’Allegato A del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni
(specie di cui all’articolo 1, comma 1 L. 150/1992) nonché delle specie
elencate negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996 (specie di cui all’articolo 2 L.
150/1992).
Il riferimento viene fatto agli Allegati al Regolamento (CE) 338/97 e
non alle Appendici della Convenzione CITES. Ciò non è privo di rilievo,
sussistendo delle discrasie tra primi e seconde, nel senso di un regime
di maggior tutela garantito a determinate specie da parte del
Regolamento.
Così nell’Allegato A si contano tutte le specie incluse nell’Appendice I
della CITES, ma anche alcune specie che la CITES confina alle Appendici
I e II, nonché alcune specie non elencate nella CITES.
Nell’Allegato B sono annoverate tutte le specie incluse nell’Appendice
II della CITES, nonché alcune specie che si trovano nell’Appendice III e
alcune specie non elencate dalla CITES.
A titolo esemplificativo: il Gatto selvatico,
Felissilvestrissi trova in
Appendice II della CITES, ma il Regolamento (CE) 338/97 lo colloca in
Allegato A.
Poiché i decreti ministeriali hanno previsto registri differenti, a
seconda degli Allegati cui pertengono le specie, e l’utilizzo dell’uno
anziché dell’altro costituiscono violazione dell’art. 5-bis (o quantomeno sono contestati come tali), va posta particolare
attenzione a non confondere Allegati con Appendici CITES.
Ci si deve rivolgere esclusivamente al Regolamento (CE) 338/97, nella
sua versione più aggiornata.
L’ultima versione consolidata attuale risale al primo gennaio 2020 (si
scrive a fine settembre 2020); l’ultima modifica è consistita nel
Regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 [rectius,
nella Rettifica pubblicata in GU L. 332 del 23 dicembre 2019 a p. 204].
Venendo più specificamente agli AVES, le differenze tra Appendici CITES ed Allegati al Regolamento
(CE) 338/97 riguardano le specie seguenti:
ANSERIFORMES
1)
Anas querquedula: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle
Appendici CITES;
2)
Aythyanyroca: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici
CITES;
3)
Brantaruficollis: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
4)Oxyyraleucocephala: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
CICONIIFORMES
5)
Ardea alba: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici
CITES;
6)
Bubulcus ibis: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici
CITES;
7)
Egretta garzetta: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle
Appendici CITES;
8) Ciconia nigra:
in Allegato A, mentre è
inclusa in Appendice II CITES;
9) Phoenicopterusruber:in Allegato A, mentre è
inclusa in Appendice II CITES;
10)
Platalealeucorodia: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
COLUMBIFORMES
11)
Columbalivia: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici
CITES;
12)
Streptopeliaturtur: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle
Appendici CITES[1];
CUCULIFORMES
13)
Tauracobannermani: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
FALCINIFORMES
14)
Accipterbrevipes: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
15)
Accipitergentilisin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
16)
Aegypiusmonachusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
17)
Aquila chrysaetosin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
18)
Aquila clangain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
19) Aquila pomarinain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
20)Buteobuteoin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
21)
Buteolagopusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
22)Buteorufinusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
23)
Circaetusgallicusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
24)
Circus aeruginosusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
25)
Circus cyaneusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
26)
Circus macrourusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
27)
Circus pygargusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
28)
Elanuscaeruleusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
29)
Gypaetusbarbatusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
30)
Gypsfulvusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
31) Tutte le specie di
Haliaeetus (haliaeetusalbicilla è già elencata in appendice I, tutte le altre
sono invece in appendice II) in Allegato A, mentre è inclusa in
Appendice II CITES;
32)
Hieraaetusfasciatusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES; 33) Hieraaetuspennatusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
[1]Si
rileva che è specie cacciabile. Quindi l’allevatore che detiene
(viva) una tortora selvatica deve essere in possesso della
documentazione di cui all’art. 1 e tenere il registro di cui
all’art. 5, comma 5-bis
della L. 150/1992, mentre il
cacciatore può liberamente abbatterla. Ci si interroga tuttavia
sulla necessità da parte dei cacciatori di tenere il registro,
infatti il Regolamento non fa distinzione tra animali vivi o
morti.
34)
Milvusmigrans [ad eccezione di
Milvusmigranslineatus che figura nell’allegato B]in Allegato A,
mentre è inclusa in Appendice II CITES;
35)
Milvusmilvusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
36)
Neophronpercnopterusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
37)
Pernisapivorusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
GRUIFORMES
38)
Grusgrusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
39)
Otis tardain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
40)
Tetraxtetraxin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
PASSERIFORMES
41)
Acrocephalusrodericanus in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice
III – Mauritius CITES;
STRIGIFORMES
42)
Aegoliusfunereusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
43)
Asio flammeusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
44)
Asio otusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
45)
Athenenoctuain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
46)
Bubo bubo [ad eccezione di
Bubo bubobengalensis, che figura nell’allegato B]in Allegato A,
mentre è inclusa in Appendice II CITES;
47)
Glaucidiumpasserinumin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
48)
Nycteascandiacain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II
CITES;
49)
Otusscopusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
50)
Strixalucoin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
51)
Strix nebulosain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
52)
Strixuralensis[ad eccezione di
Strixuralensisdavidi che figura nell’allegato B]in Allegato A,
mentre è inclusa in Appendice II CITES;
52)
Surnia ululain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;
53)
Tyto albain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES.
Tutte
le specie qui sopra elencate, pur non essendo incluse tra quelle
delle Appendici CITES, oppure (per gli uccelli) essendo ricomprese in
Allegato A mentre si trovano in appendice II o III della convenzione
CITES, andranno necessariamente trattate come
specie di Allegato A.
Pare un’osservazione
ovvia, tuttavia la pratica ha fatto emergere animali di allegato A non
trattati come tali, poiché, a detta del detentore “non
ricompresi nella Convenzione CITES”. Una tale affermazione è
scorretta ed inevitabilmente sanzionata. Infatti la legge 150/1992
applica in Italia tanto (1) la convenzione CITES quanto (2) anche il più
restrittivo Regolamento (CE) 338/97 [che ha sostituito, abrogandolo, il
Regolamento (CEE) n. 3626/82.
Quali sono state le vicende storiche dell’attuazione per decreto
ministeriale della diposizione di cui all’art. 5, comma 5-bis
della L. 150/1992?
A. D.M. 22 febbraio 2001.Il
Ministero dell’Ambiente emanò un primo Decreto Ministeriale il 22
febbraio 2001, recante Istituzione
del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali,
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2001.
Il registro fu istituito limitatamente ai soli esemplari vivi e alle
parti di essi, con esclusione dei prodotti derivati di specie animali e
vegetali incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97.
A.1. D.M. 3 maggio 2001.Il
3 maggio 2001 il Ministero emanò una rettifica al Decreto, recante
comunque l’Istituzione del
registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.
Ciò in quanto “per mero errore materiale, il secondo
periodo del comma 4 dell'art. 1 del succitato
decreto è stato riportato in maniera errata e che pertanto si rende
necessario modificare la suddetta disposizione pubblicare in forma
integrale la disposizione nella sua totalità”.
Si mettono a confronto il testo errato e quello
rettificato
La formulazione originaria (errata) prevedeva (1) la decorrenza del
termine di venti giorni per l’iscrizione degli esemplari detenuti dalla
data di pubblicazione del decreto anziché dalla data di consegna del
registro; (2) non prevedeva un termine entro il quale si sarebbe dovuto
procedere alla richiesta del registro e (3) non distingueva tra nuove
acquisizioni di esemplari e variazioni degli esemplari.
B. D.M. 8
gennaio 2002.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali emanò poi il decreto 8 gennaio 2002, recante
Istituzione del registro di
detenzione delle specie animali e vegetali. Come Roma venne
costituita tre volte, a Roma per l’appunto, a Costantinopoli ed a Mosca
così il registro è stato istituito per tre volte. Al terzo decreto sono
poi state apportate modificazioni e deroghe, che si vedranno
infra nel dettaglio.
Esso venne approvato in ragione delle presenti considerazioni: “Ritenuto che, a seguito dell’esigenza di fornire una più articolata
indicazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro, nonché
delle difficoltà oggettive riscontrate per il ritiro e la compilazione
dello stesso nei termini indicati dal decreto del 3 maggio 2001, si
rende necessario sostituire il su citato decreto ministeriale”.
Sono quindi intervenuti i seguenti decreti modificativi o additivi:
C. Il D.M. 31
ottobre 2005
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto
con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, col quale è stata
introdotta una Proroga dei termini
previsti dall’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio dell’8 gennaio 2002, recante
istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali:
D. Il D.M. 5
ottobre 2010
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto
con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante un’Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l’istituzione del
Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali,
col quale sono state apportate varie modifiche all’originario D.M. 8
gennaio 2002 (e che si esamineranno partitamente
infra),
la più rilevante delle quali, è stata la previsione della semplice
marcatura al fine di assicurare il monitoraggio dei relativi flussi
commerciali sul territorio nazionale, quale segno di identificazione
individuale per alcune specie di uccelli incluse nell’Allegato B al
Regolamento (CE) 338/1997, facilmente e comunemente allevate in
cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati
disponibili, non significativo; E. Il D.M. 5 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante Rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo a specie di uccelli incluse nell’allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili non significativo, col quale è stato integrato il primitivo elenco di cui all’allegato 1 del predetto D.M. 5 ottobre 2010. |