Il registro CITES

(Avv. Francesco Dalba)

   

(1° parte)

Quale disposizione di legge impone la tenuta dei registri di detenzione delle specie animali e vegetali soggette a CITES?

Il comma 5-bis dell’articolo 5 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Esso dispone:

5- bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2”.

Si tratta di una disposizione modificativa, per additionem, della originaria legge, introdotta con l’art. 4 della l. 9 dicembre 1998, n. 426, recante Nuovi interventi in campo ambientale. In precedenza tale obbligo non era preveduto, tuttavia il decreto ministeriale istitutivo del registro (v. infra) ha disposto anche per gli animali e vegetali detenuti in data precedente alla sua approvazione.

La disposizione si limita a commendare alle competenti amministrazione governative l’istituzione del registro, sottendendo naturalmente che vengano disciplinate e regolate forme e modalità di tenuta dello stesso.

Quali sono le “specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2” della L. 150/1992?

Si tratta delle specie elencate nell’Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni (specie di cui all’articolo 1, comma 1 L. 150/1992) nonché delle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (specie di cui all’articolo 2 L. 150/1992).

Il riferimento viene fatto agli Allegati al Regolamento (CE) 338/97 e non alle Appendici della Convenzione CITES. Ciò non è privo di rilievo, sussistendo delle discrasie tra primi e seconde, nel senso di un regime di maggior tutela garantito a determinate specie da parte del Regolamento.

Così nell’Allegato A si contano tutte le specie incluse nell’Appendice I della CITES, ma anche alcune specie che la CITES confina alle Appendici I e II, nonché alcune specie non elencate nella CITES.

Nell’Allegato B sono annoverate tutte le specie incluse nell’Appendice II della CITES, nonché alcune specie che si trovano nell’Appendice III e alcune specie non elencate dalla CITES.

A titolo esemplificativo: il Gatto selvatico, Felissilvestrissi trova in Appendice II della CITES, ma il Regolamento (CE) 338/97 lo colloca in Allegato A.

Poiché i decreti ministeriali hanno previsto registri differenti, a seconda degli Allegati cui pertengono le specie, e l’utilizzo dell’uno anziché dell’altro costituiscono violazione dell’art. 5-bis (o quantomeno sono contestati come tali), va posta particolare attenzione a non confondere Allegati con Appendici CITES. Ci si deve rivolgere esclusivamente al Regolamento (CE) 338/97, nella sua versione più aggiornata.

L’ultima versione consolidata attuale risale al primo gennaio 2020 (si scrive a fine settembre 2020); l’ultima modifica è consistita nel Regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 [rectius, nella Rettifica pubblicata in GU L. 332 del 23 dicembre 2019 a p. 204].

Venendo più specificamente agli AVES, le differenze tra Appendici CITES ed Allegati al Regolamento (CE) 338/97 riguardano le specie seguenti:

ANSERIFORMES

1) Anas querquedula: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici CITES;

2) Aythyanyroca: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici CITES;

3) Brantaruficollis: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

4)Oxyyraleucocephala: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

CICONIIFORMES

5) Ardea alba: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici CITES;

6) Bubulcus ibis: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici CITES;

7) Egretta garzetta: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici CITES;

8) Ciconia nigra: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

9) Phoenicopterusruber:in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

10) Platalealeucorodia: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

COLUMBIFORMES

11) Columbalivia: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici CITES;

12) Streptopeliaturtur: in Allegato A, mentre non è inclusa nelle Appendici CITES[1];

CUCULIFORMES

13) Tauracobannermani: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

FALCINIFORMES

14) Accipterbrevipes: in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

15) Accipitergentilisin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

16) Aegypiusmonachusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

17) Aquila chrysaetosin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

18) Aquila clangain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

19) Aquila pomarinain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

20)Buteobuteoin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

21) Buteolagopusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

22)Buteorufinusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

23) Circaetusgallicusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

24) Circus aeruginosusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

25) Circus cyaneusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

26) Circus macrourusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

27) Circus pygargusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

28) Elanuscaeruleusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

29) Gypaetusbarbatusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

30) Gypsfulvusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

31) Tutte le specie di Haliaeetus (haliaeetusalbicilla è già elencata in appendice I, tutte le altre sono invece in appendice II) in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

32) Hieraaetusfasciatusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

33) Hieraaetuspennatusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;


[1]Si rileva che è specie cacciabile. Quindi l’allevatore che detiene (viva) una tortora selvatica deve essere in possesso della documentazione di cui all’art. 1 e tenere il registro di cui all’art. 5, comma 5-bis della L. 150/1992, mentre il cacciatore può liberamente abbatterla. Ci si interroga tuttavia sulla necessità da parte dei cacciatori di tenere il registro, infatti il Regolamento non fa distinzione tra animali vivi o morti.

34) Milvusmigrans [ad eccezione di Milvusmigranslineatus che figura nell’allegato B]in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

35) Milvusmilvusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

36) Neophronpercnopterusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

37) Pernisapivorusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

GRUIFORMES

38) Grusgrusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

39) Otis tardain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

40) Tetraxtetraxin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

PASSERIFORMES

41) Acrocephalusrodericanus in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice III – Mauritius CITES;

STRIGIFORMES

42) Aegoliusfunereusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

43) Asio flammeusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

44) Asio otusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

45) Athenenoctuain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

46) Bubo bubo [ad eccezione di Bubo bubobengalensis, che figura nell’allegato B]in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

47) Glaucidiumpasserinumin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

48) Nycteascandiacain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

49) Otusscopusin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

50) Strixalucoin Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

51) Strix nebulosain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

52) Strixuralensis[ad eccezione di Strixuralensisdavidi che figura nell’allegato B]in Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

52) Surnia ululain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES;

53) Tyto albain Allegato A, mentre è inclusa in Appendice II CITES.

Tutte le specie qui sopra elencate, pur non essendo incluse tra quelle delle Appendici CITES, oppure (per gli uccelli) essendo ricomprese in Allegato A mentre si trovano in appendice II o III della convenzione CITES, andranno necessariamente trattate come specie di Allegato A.

Pare un’osservazione ovvia, tuttavia la pratica ha fatto emergere animali di allegato A non trattati come tali, poiché, a detta del detentore “non ricompresi nella Convenzione CITES”. Una tale affermazione è scorretta ed inevitabilmente sanzionata. Infatti la legge 150/1992 applica in Italia tanto (1) la convenzione CITES quanto (2) anche il più restrittivo Regolamento (CE) 338/97 [che ha sostituito, abrogandolo, il Regolamento (CEE) n. 3626/82.

Quali sono state le vicende storiche dell’attuazione per decreto ministeriale della diposizione di cui all’art. 5, comma 5-bis della L. 150/1992?

A. D.M. 22 febbraio 2001.Il Ministero dell’Ambiente emanò un primo Decreto Ministeriale il 22 febbraio 2001, recante Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2001.

Il registro fu istituito limitatamente ai soli esemplari vivi e alle parti di essi, con esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97.

A.1. D.M. 3 maggio 2001.Il 3 maggio 2001 il Ministero emanò una rettifica al Decreto, recante comunque l’Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. Ciò in quanto “per mero errore materiale, il secondo periodo del comma 4 dell'art. 1 del succitato decreto è stato riportato in maniera errata e che pertanto si rende necessario modificare la suddetta disposizione pubblicare in forma integrale la disposizione nella sua totalità”.

Si mettono a confronto il testo errato e quello rettificato

Decreto Ministeriale  22 febbraio 2001, art. 1, comma 4 in formulazione errata

Decreto Ministeriale 3 maggio 2001, art. 1, comma 4 in formulazione rettificata

Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150

Gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale,devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del presente decreto l’iscrizione nel registro dovrà avvenire entro dieci giorni dall'acquisizione stessa. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro dieci giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

La formulazione originaria (errata) prevedeva (1) la decorrenza del termine di venti giorni per l’iscrizione degli esemplari detenuti dalla data di pubblicazione del decreto anziché dalla data di consegna del registro; (2) non prevedeva un termine entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla richiesta del registro e (3) non distingueva tra nuove acquisizioni di esemplari e variazioni degli esemplari.

B. D.M. 8 gennaio 2002. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali emanò poi il decreto 8 gennaio 2002, recante Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali. Come Roma venne costituita tre volte, a Roma per l’appunto, a Costantinopoli ed a Mosca così il registro è stato istituito per tre volte. Al terzo decreto sono poi state apportate modificazioni e deroghe, che si vedranno infra nel dettaglio.

Esso venne approvato in ragione delle presenti considerazioni: “Ritenuto che, a seguito dell’esigenza di fornire una più articolata indicazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro, nonché delle difficoltà oggettive riscontrate per il ritiro e la compilazione dello stesso nei termini indicati dal decreto del 3 maggio 2001, si rende necessario sostituire il su citato decreto ministeriale”.

Sono quindi intervenuti i seguenti decreti modificativi o additivi:

C. Il D.M. 31 ottobre 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, col quale è stata introdotta una Proroga dei termini previsti dall’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dell’8 gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali:

D. Il D.M. 5 ottobre 2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante un’Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l’istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali, col quale sono state apportate varie modifiche all’originario D.M. 8 gennaio 2002 (e che si esamineranno partitamente infra), la più rilevante delle quali, è stata la previsione della semplice marcatura al fine di assicurare il monitoraggio dei relativi flussi commerciali sul territorio nazionale, quale segno di identificazione individuale per alcune specie di uccelli incluse nell’Allegato B al Regolamento (CE) 338/1997, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo;

E. Il D.M. 5 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante Rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo a specie di uccelli incluse nell’allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili non significativo, col quale è stato integrato il primitivo elenco di cui all’allegato 1 del predetto D.M. 5 ottobre 2010.