SOS * CITES
Premessa Ø La legislazione CITES risulta particolarmente difficile e controversa per le sovrapposizioni di normative europee e nazionali . L’Italia è l’unico paese UE che ha legiferato in modo quanto meno bizzarro per quanto riguarda la gestione dell’allegato B, che raccoglie la quasi totalità degli esemplari allevati in cattività; Ø Gli uffici periferici CITES sembrano totalmente sprovvisti di un coordinamento centrale, pertanto ognuno interpreta le norme a proprio piacimento, in molti casi pretendendo comportamenti non previsti dalla Legge; Ø Le sanzioni risultano esageratamente elevate e totalmente sproporzionate rispetto alla natura dei reati. (so di una sanzione di 10.000 euro per un errore formale sul registro). Siccome periodicamente gli uffici CITES, nella loro attività di controllo, elevano sanzioni particolarmente pesanti, si produce un “effetto paura” che porta all’abbandono delle specie controllate da CITES, o peggio, alla chiusura dell’allevamento; Ø Non esiste nessun punto di riferimento informativo per gli allevatori che si vedono costretti a rivolgersi direttamente agli Uffici CITES, oppure all’amico un po’ più esperto; Ø Si consideri inoltre che molti allevatori di soggetti CITES non sono iscritti ad alcuna federazione in quanto non partecipano a mostre ed acquistano gli anellini nelle uccellerie; Per le ragioni illustrate in premessa, tutti
gli allevatori di esemplari
coperti dal CITES sentono fortemente
(da sempre) la necessità di avere un punto di riferimento che li
assista e li difenda nel momento di necessità. Se la FOI si attrezzasse per soddisfare questa esigenza, oltre a contenere il fenomeno dell’abbandono dei propri associati potrebbe stimolare l’interesse di tutti coloro che non sono associati ma che troverebbero protezione in questo tipo di assistenza. Ovviamente il servizio dovrebbe essere reso solo a coloro che risultino associati da un certo numero di mesi. Per soddisfare le esigenze degli interessati il servizio di assistenza dovrebbe essere strutturato su quattro livelli: 1) Assistenza telefonica per quesiti: 2) Controllo ed assistenza nella compilazione dei registri e documenti accessori; 3) Coordinamento dell’assistenza legale, in caso di sanzioni, attraverso convenzioni con Uffici Legali specializzati in questa particolare materia; 4) Rappresentazione delle problematiche del settore presso i Ministeri e le Autorità competenti
1)
Assistenza telefonica per quesiti La FOI dovrebbe preparare, attraverso adeguata formazione, il personale della sede avvalendosi della collaborazione dei profili già sufficientemente esperti; Gli stessi “istruttori dovrebbero” restare a disposizioni per rispondere agli eventuali quesiti , telefonici o per e-mail, che gli venissero eventualmente posti dagli operatori della sede; Dovrebbero inoltre partecipare al gruppo di lavoro per mettere a punto le proposte e/o le rivendicazioni da presentare alle Autorità per quanto previsto al punto 4) A questa unità dovrebbero fare riferimento anche gli eventuali collaboratori che operano sul territorio;
2)
Controllo ed
assistenza nella compilazione dei registri e documenti accessori L’ufficio della sede dovrebbe essere a disposizione degli allevatori associati che ne facciano richiesta per l’aiuto e/o la sistemazione dei registri e degli altri documenti obbligatori. Tale assistenza potrebbe essere fornita anche dagli esperti individuati nelle diverse zone del paese a condizione che il livello di conoscenza della materia sia adeguato.
3)
Coordinamento dell’assistenza
legale, in caso di sanzioni, attraverso convenzioni con Uffici Legali
specializzati in questa particolare materia; FOI dovrebbe stipulare delle convenzioni con un certo numero di uffici legali a livello nazionale (una decina) già esperti nella particolare materia CITES. La base dell’accordo potrebbe essere: FOI indirizza i propri associati presso i loro studi in cambio di tariffe agevolate. L’associato sanzionato dovrebbe trasmettere copia del verbale alla FOI che dopo essere stato valutato, magari con il contributo di un esperto, verrà trasmesso all’Ufficio Legale più vicino al sanzionato previo assenso dello stesso. IL rapporto associato – ufficio legale procederà quindi senza nessun’altro intervento di FOI salvo l’obbligo dell’associato di trasmettere alla stessa l’esito finale della controversia a soli fini statistici. 4) Rappresentazione delle problematiche del settore presso i Ministeri e le Autorità competenti Il responsabile delle relazione con i Ministeri e gli Enti Pubblici, presumo un dirigente FOI, potrà avvalersi del supporto di un gruppo di lavoro composto dagli esperti che nella fase di avviamento avranno istruito il personale operativo. Questo gruppo dovrà riunirsi ogni qualvolta se ne ravveda la necessità ed in ogni caso in occasione della preparazione dell’agenda di lavoro per gli incontri con le Istituzioni.
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