SOS * CITES

Premessa

Ø  La legislazione CITES risulta particolarmente difficile e controversa per le sovrapposizioni di normative europee e nazionali . L’Italia è l’unico paese UE che ha legiferato in modo quanto meno bizzarro per quanto riguarda la gestione dell’allegato B, che raccoglie la quasi totalità degli esemplari allevati in cattività;

 

Ø  Gli uffici periferici CITES sembrano totalmente sprovvisti di un coordinamento centrale,  pertanto ognuno interpreta le norme a proprio piacimento, in molti casi pretendendo comportamenti non previsti  dalla Legge;

  

Ø  Le sanzioni risultano esageratamente elevate e totalmente sproporzionate rispetto alla natura dei reati. (so di una sanzione di 10.000 euro per un errore formale sul registro).  Siccome periodicamente gli uffici CITES, nella loro attività di controllo,  elevano sanzioni particolarmente pesanti, si produce un “effetto paura” che porta all’abbandono delle specie controllate da CITES, o peggio, alla chiusura dell’allevamento;

 

Ø  Non esiste nessun punto di riferimento informativo per gli allevatori che si vedono  costretti a rivolgersi  direttamente agli Uffici CITES, oppure all’amico un po’ più esperto;

  

Ø  Si consideri inoltre  che  molti  allevatori di soggetti CITES  non sono iscritti ad alcuna federazione in quanto non partecipano a mostre ed acquistano gli anellini nelle uccellerie;

Per le ragioni illustrate in premessa, tutti gli allevatori di esemplari coperti dal CITES sentono fortemente  (da sempre) la necessità di avere un punto di riferimento che li assista e li difenda nel momento di necessità.

Se la FOI si attrezzasse per soddisfare questa esigenza, oltre a contenere il fenomeno dell’abbandono dei propri associati potrebbe stimolare l’interesse di tutti coloro che non sono associati ma che  troverebbero protezione in questo tipo di assistenza. Ovviamente il servizio dovrebbe essere reso solo a coloro che risultino associati da un certo numero di mesi.

Per soddisfare le esigenze degli interessati il servizio di assistenza dovrebbe essere strutturato su quattro livelli:

1)      Assistenza telefonica per quesiti:

2)      Controllo ed  assistenza nella compilazione dei registri e documenti accessori;

3)      Coordinamento dell’assistenza legale, in caso di sanzioni, attraverso convenzioni con Uffici Legali specializzati in questa particolare materia;

4)      Rappresentazione delle problematiche del settore presso i Ministeri e le Autorità  competenti

 

1)      Assistenza telefonica per quesiti

La FOI dovrebbe preparare, attraverso adeguata formazione, il personale della sede avvalendosi della collaborazione dei profili già sufficientemente esperti;

Gli stessi “istruttori dovrebbero” restare a disposizioni per rispondere agli eventuali quesiti , telefonici o per e-mail, che gli venissero  eventualmente posti  dagli operatori della sede;

Dovrebbero inoltre partecipare al gruppo di lavoro per mettere a punto le proposte e/o le rivendicazioni da presentare alle Autorità per quanto previsto al punto 4)

A questa unità dovrebbero fare riferimento anche gli eventuali collaboratori che operano sul territorio;

 

2)      Controllo ed  assistenza nella compilazione dei registri e documenti accessori

L’ufficio della sede dovrebbe essere a disposizione degli allevatori associati che ne facciano richiesta  per l’aiuto  e/o la sistemazione dei registri e degli altri documenti obbligatori.

Tale assistenza potrebbe essere fornita anche dagli esperti individuati nelle diverse zone del paese a condizione che il livello di conoscenza della materia sia adeguato.

 

3)      Coordinamento dell’assistenza legale, in caso di sanzioni, attraverso convenzioni con Uffici Legali specializzati in questa particolare materia;

FOI dovrebbe stipulare delle convenzioni con un certo numero di uffici legali a livello nazionale (una decina) già esperti nella particolare materia CITES. La base dell’accordo potrebbe essere:   FOI  indirizza i propri  associati presso i loro studi  in cambio di tariffe agevolate.

L’associato sanzionato dovrebbe trasmettere copia del verbale alla FOI che dopo essere stato  valutato, magari con il contributo di un esperto,  verrà trasmesso all’Ufficio Legale più vicino al sanzionato previo assenso dello stesso.

IL rapporto associato – ufficio legale procederà quindi senza nessun’altro intervento di FOI salvo l’obbligo dell’associato di trasmettere alla stessa  l’esito finale della controversia a soli fini statistici.

 

4)       Rappresentazione delle problematiche del settore presso i Ministeri e le Autorità  competenti

Il responsabile delle relazione con i Ministeri e gli Enti Pubblici, presumo un dirigente FOI, potrà avvalersi del supporto di un gruppo di lavoro composto dagli esperti che nella fase di avviamento avranno istruito il personale operativo.

Questo gruppo dovrà riunirsi ogni qualvolta se ne ravveda la necessità ed in ogni caso in occasione della preparazione dell’agenda di lavoro per gli incontri con le Istituzioni.    

 

08 OTTOBRE 2020